Lo Statuto

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
ADRIATICO TEAM
POLISPORTIVA A.S.D.

Articolo 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita in Tortoreto (TE) –Via Isonzo n. 10 ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile un’ Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “Adriatico Team Polisportiva Associazione Sportiva Dilettantistica”, in sigla “Adriatico Team ASD”.

Articolo 2 – SCOPO

L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto avanzi di gestione nonchĂ© fondi, riserve o capitale. E’ un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attivitĂ  è espressione di partecipazione, solidarietĂ  e pluralismo. Essa ha per finalitĂ  lo sviluppo e la diffusione di attivitĂ  sportiva.
L’associazione si propone:

  1. Promuovere e sviluppare attività sportive, in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo podismo, ciclismo, nordic walking, nuoto, tiro con l’arco, pattinaggio;
  2. Organizzare manifestazioni e gare sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti alla loro realizzazione, gestire spazi pubblicitari nelle suddette manifestazioni e gare;
  3. Promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
  4. Studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport;
  5. Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture di vario genere;
  6. Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
  7. Indire corsi di avviamento agli sport, attivitĂ  motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
  8. Organizzare attivitĂ  ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
  9. Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico attrezzato;
  10. Allestire e gestire bar e punti di ristoro nella propria sede e nei propri impianti ed eventualmente anche in occasione delle manifestazioni sportive e/o ricreative riservando la somministrazione ai propri soci;
  11. Esercitare in via meramente marginale senza scopo di lucro attivitĂ  di natura commerciale per autofinanziamento.

A tale scopo l’associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà: -affiliarsi a Federazioni e ad Enti di promozione sportiva riconosciuti e non dal C.O.N.I.; -svolgere corsi di formazione per operatori e dirigenti autonomamente o in partecipazione con altre Associazioni sportive, Federazioni ed Enti di promozione sportive ed Enti pubblici seguendo specifici accordi e convenzioni; -svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle attività sportive promosse; nonché lo svolgimento delle attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva che svolgerà. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli Associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazione volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive imposte dalla legge, dal C.O.N.I. e a tutte le disposizioni statutarie delle Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportive a cui si affilierà e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali, delle Federazioni e degli enti di promozione sportiva nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate. Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle pratiche sportive delle discipline sopra indicate. L’Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Articolo 3 – DURATA

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

Articolo 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE SOCI

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. L’associazione si può comporre di un numero illimitato di soci. Possono essere soci tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo. L’eventuale diniego di ammissione da parte del Consiglio Direttivo è insindacabile e non è oggetto ad appello. Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’Associato minorenne.

Articolo 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonchĂ© dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrĂ  automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore etĂ . La qualifica di Socio dĂ  diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalitĂ  stabilite nell’apposito regolamento. I soci hanno l’obbligo di versare la quota associativa annuale ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo e secondo le modalitĂ  dallo stesso stabilite. La quota dovrĂ  essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo ed in ogni caso non potrĂ  essere restituita. La quota associativa e/o i contributi non possono essere trasferiti a terzi o rivalutati e non sono frazionabili. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilitĂ  previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Articolo 6 – DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi: -dimissione volontaria; -morosità protrattasi per oltre sei mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa; -radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea. L’Associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 – ORGANI

Gli Organi sociali sono:

  • L’assemblea generale dei soci;
  • il Presidente;
  • il Consiglio Direttivo.

Articolo 8 – ASSEMBLEA

L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio. L’assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata con proposizione dell’ordine del giorno da almeno un terzo degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta. In tale caso la convocazione è atto dovuto del Consiglio Direttivo. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

Articolo 9 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli Associati maggiorenni. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.

Articolo 10 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA – DELIBERAZIONI

Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione del Bilancio annuale e dei Regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Articolo 11 – CONVOCAZIONE – PROCEDURE ASSEMBLEARI

La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell’adunanza. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

Articolo 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione. Esso è composto da almeno tre membri eletti dall’Assemblea tra i soci. L’atto costitutivo, ovvero il Consiglio Direttivo una volta eletto, nomina tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza e con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre Società ed Associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali o Ente di Promozione Sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 13 – DIMISSIONI

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 14 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. La convocazione avverrĂ  minimo quattro giorni prima della data fissata per l’adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione ai Consiglieri a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza la convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Articolo 15 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  • deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
  • deliberare su argomenti di carattere economico e finanziario, compresa la stipula di contratti di sponsorizzazione;
  • redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;
  • fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
  • nominare il Responsabile Tecnico di ogni disciplina sportiva che la Polisportiva intende promuovere;
  • redigere i Regolamenti interni relativi alla disciplina sportiva che la Polisportiva intende promuovere;
  • adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
  • attuare le finalitĂ  previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei Soci.

Articolo 16 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione.

Articolo 17 – IL VICEPRESIDENTE E/O DIRIGENTE RESPONSABILE

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente e/o Dirigente Responsabile. In tali casi la rappresentanza della Associazione viene assunta dal Vicepresidente e/o dal Dirigente Responsabile.

Articolo 18 – IL SEGRETARIO

Il Segretario dĂ  esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni ed attende alla corrispondenza.

Articolo 19 -IL TESORIERE

Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica delle tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 – IL RENDICONTO

Il Consiglio Direttivo redige annualmente il rendiconto economico finanziario dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare entro il 28 febbraio di ogni anno. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell’Assemblea che ha all’ordine del giorno l’approvazione.

Articolo 21 – ANNO SOCIALE

L’esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

Articolo 22 – PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione. E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente in caso di suo scioglimento per qualunque causa, a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 23 – UTILI

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 24 – LIBRI SOCIALI

Costituiscono libri sociali obbligatori dell’Associazione: a. Il Libro soci; b. Il libro verbali delle Assemblee; c. Il libro Verbali del Consiglio Direttivo. I libri sociali, rilegati e con pagine numerate progressivamente devono essere conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario.

Articolo 25 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie derivanti dalle attività sportiva nascenti tra l’Associazione e i soci, ovvero tra i soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale costituito ai sensi degli statuti delle Federazioni e/o Enti sportivi a cui l’Associazione sarà affiliata e che tutti i soci si obbligano ad accettare. L’eventuale ricorso alla Magistratura Ordinaria deve essere previamente autorizzato dal Consiglio Federale della Federazione Sportiva e/o Ente di Promozione Sportiva, come previsto dallo statuto competente.

Articolo 26 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe. In caso di scioglimento dell’Associazione, la delibera assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi, fatta salva la diversa destinazione di legge: a. ai fini di pubblica utilità sportiva stabiliti dalle Federazioni, secondo le direttive del C.O.N.I.; b. ad altre organizzazioni con finalità sportive. In caso di revoca o di mancato rinnovo dell’affiliazione e di scioglimento, rispondono in solido tra loro il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo della Società, delle obbligazioni assunte dalla Società verso le Federazioni sportive ed enti di promozione, verso le società e i terzi affiliati o tesserati.

Articolo 27 – NORMA GENERALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge, le norme e le direttive del C.O.N.I. nonché le disposizioni vigenti contenute nello Statuto e nei Regolamenti delle Federazioni Sportive ed Enti di promozione cui l’Associazione è affiliata.

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